Un Sito Chiamato Diderot

Oggi come al tempo dell' Encyclopédie la divulgazione dell'innovazione tecnica che il brevetto protegge è elemento cru­ciale per il progresso economico. Spetta allo stato assumersene l'onere, utilizzan­do le moderne tecnologie. *

Innovare significa trasformare introducendo sistemi o metodi nuovi, e l'elemento di novità è crucialmente iscrit­to nel DNA di tutti i diritti di proprietà industriale:

dal brevetto al marchio, dal modello di utilità al design. Linvenzione, per essere brevettata, deve essere nuova e si tratta di novità assoluta in relazione a qualsiasi trovato iden­tico o simile nel mondo; il marchio, per essere valido, deve essere nuovo all'interno della giurisdizione dov'è stato regi­strato o usato; il design deve essere nuovo, cioè non cono­sciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato nell'ambito comunitario; il modello di utilità deve essere nuovo al pari del brevetto d'invenzione. Naturalmente i requisiti per ottenere queste protezioni non si esauriscono nella novità; ma certamente la novità è il requisito più importante perché si protegge solo ciò che prima non c'era. Come si sa il brevetto è un patto che lo stato fa con l'inven­tore in base al quale il primo concede un monopolio, cioè il riparo dalla concorrenza altrui sul prodotto inventato, a patto che il cuore tecnologico del prodotto o del processo inventato venga dettagliatamente insegnato. Questo insegnamento è descritto nel brevetto e a fronte di tale svela­mento lo stato concede l'esclusiva sullo sfruttamento com­merciale del trovato sino a un massimo di vent'anni. Questo schema fu inizialmente applicato dalla Repubblica di Venezia (cf. in fondo alla pagina). Quindi il brevetto per come lo conosciamo noi oggi nacque in Italia. Naturalmente è stato adeguato nel corso degli anni anche perché tale siste­ma di protezione fu concepito guardando alle invenzioni meccaniche e, di lì a poco, si adattò alla complessità dei bre­vetti della fisica della chimica e oggi della biogenetica. Anche nell'ambito dei marchi ciò che si protegge è il mes­saggio comunicazionale nuovo. Il nuovo marchio non deve creare confusione con i marchi già esistenti e quindi deve essere differente rispetto ai segni già registrati. L'ordi­namento sanziona con la nullità il marchio anticipato da un precedente marchio simile o identico e, addirittura, il solo rischio di confusione tra i due segni - e non già la con­fusione accertata - è sufficiente per stabilire che un segno non è nuovo rispetto a un marchio anteriore. Ciò è estre­mamente importante per garantire il sistema concorren­ziale e la riferibilità di buone o cattive esperienze d'acqui­sto dei consumatori al giusto marchio senza che possa accadere che il consumatore, nella sua ripetizione d'acqui­sto, possa essere indotto a comprare la merce X credendo di comprare la merce XX. In entrambi i sistemi - cioè nel sistema dei brevetti e in quel­lo dei marchi - oltre alla novità riferita all'oggetto di prote­zione, l'altro fattore caratterizzante è la necessità di divulgazione dei diritti concessi. Non è tanto importante . concedere il monopolio a qualcuno quanto pubblicizzare tale circostanza avendo modo di informare la collettività dei contenuti peculiari dei diritti protetti. Come sappiamo, il monopolio incide sui prezzi e rappresenta un costo per i consumatori. Tale onere è però altamente controbilanciato dall'acquisizione da parte del pubblico, nel caso dei brevetti, di un sape­re tecnologico altrimenti non accessibile, e nel caso dei marchi, di un segno distintivo che non dovrà essere utilizzato da altri evitando quindi di ingenera­re confusione nei consumatori. Rendere disponibili le informazioni brevettuali e quelle sui marchi è quindi l'elemento più importante dal punto di vista pubblicistico per giustificare il sistema monopolisti­co. Tuttavia, storicamente, è stato il fattore meno svi­luppato e più disapplicato della nostra legislazione (e non solo - stessi limiti sono riscontrabili in tutti i sistemi). Ciò è ancor più stridente data la enorme possibilità di comunicazione che la tecnica ci offre per la divulgazione dei contenuti protetti dei diritti di proprietà industriale (ma torneremo sulla questione a breve). Ora, per sottolineare che anche in passato la divul­gazione dell'innovazione tecnica era sentita quale elemento cruciale per il progresso economico, ci portiamo nella Francia del Settecento, dove nacque la prima legislazione moderna sui brevetti. Un po' arditamente, ma neanche tanto, potremmo indica­re un intellettuale della fama e dell'altezza creativa di Diderot quale antesignano del consulente bre­vettale. Come si sa, Diderot pubblicò l'Encyclopédie nel 1773 dopo quasi trent'anni di ricerche che trascorse rac­cogliendo tutte quelle pratiche tecnologiche d'avan­guardia nascoste nei laboratori artigianali francesi. Egli stesso figlio di artigiani, sapeva benissimo che il lavoro artigianale si fondava sul segreto delle miglio­ri procedure, in molti casi raggiunte dopo decenni di prove, sbagli, soluzioni sul lavoro. Cioè su quelle procedure di abilità che venivano trasferite e tra­mandate usualmente di padre in figlio senza che fos­sero divulgate all'esterno. LEncyclopédie è molto bella da leggere e da sfogliare, con pagine che esplo­dono in varie estensioni per far posto a macchinari complessi rappresentati con disegni minuziosi e par­ticolareggiati in ogni dettaglio e al contempo stilisticamente pregevoli. Fu diffusa per abbonamento (e questo è un elemento da ricordare), prima in poche centinaia di copie e poi sempre di più. In quegli anni il seme "della condivisione delle informazioni tecni­che rilevan ti" fu lanciato: nacquero così le prime legislazione brevettuali degli stati moderni e con esse i primi "uffici brevetti". Gli storici sono concordi nel riconoscere che l'Encyclopédie ebbe un ruolo crucia­le per la diffusione delle migliori pratiche tecnologi­che del tempo e contribuì al salto di qualità che maturò poi nella rivoluzione industriale. La divulgazione e la conseguente condivisione delle informazioni sono di assoluta importanza anche oggi. Vi sono investimenti in ricerca sulle stesse questioni o con uguali target da raggiungere. Oggi, tuttavia, ciò non è più accettabile. È più che mai inconcepibile che, pur disponendo delle tec­nologie di comunicazione più avanzate e vivendo noi tutti in una società definita "della comunica­zione", le imprese non abbiano ancora gli strumen­ti di condivisione delle informazioni che possano servire a razionalizzare le loro scelte di investimen­to in ricerca.Infatti ancora oggi, a giudizio della Camera di Commercio di Torino, il 25% almeno delle ricerche piemontesi sono clashing, cioè sono ricerche iniziate e/o terminate già da altri o addirit­tura oggetto di brevetto altrui. Questi dati, che si riferiscono tra l'altro a una regione ben organizzata e allineata agli standard europei, tendono a peggio­rare in regioni, come quelle del Sud Italia, meno efficienti e trasparenti. Almeno un quarto degli investimenti in ricerca potrebbe essere risparmiato o destinato a progetti differenti effettivamente ori­ginali, non ancora studiati da altri. Si tenga presen­te che fare un investimento in ricerca su questioni già brevettate vuoi dire pagare per qualcosa che è già pubblico e che potrà essere attuato commercialmente una volta che il brevetto dovesse scadere o essere abbandonato. La divulgazione quindi è per se stessa sinonimo di efficienza. Senza contare poi l'effetto springboard (trampolino), che si attua per il solo fatto di unire insieme informazioni ed esperienze le più varie. L'effetto benefico, pertanto, non è solo quello del risparmio di investimento ma anche e soprattutto quello di portare tutti a condividere le posizioni migliori dello stato dell'arte e da queste posizioni, evidentemente le più avanzate, costruire il nuovo progresso tecnologico. Diderot inviò la propria enciclopedia per abbo­namento e anche oggi si potrebbe fare lo stesso. Si potrebbero selezionare i brevetti, catalogando­li, per natura, nei vari settori e sub-settori di inte­resse in modo da segmentare le informazioni in relazione ai molti ambiti tecnologici. Le imprese coinvolte nella biogenetica non saranno interes­sate a conoscere brevetti sui nuovi motori o sui nuovi software ma saranno invece assolutamente interessate a conoscere ogni nuova ricerca sul DNA. Le piccole e medie imprese italiane potran­no ricevere sulla propria postazione internet le informazioni brevettali di categoria alle quali saranno abbonate e così si assicureranno una conoscenza in tempo reale delle nuove tecnolo­gie. Si potrà avere via Internet una diffusione capillare, aggiornata e corretta dell'esistente stato dell'arte. Gli utilizzatori potranno pagare un canone di abbonamento e cambiare a propria discrezione i settori tecnologici di riferimento, aggiungerne altri, utilizzare le informazioni manipolandone testi e figure a proprio uso inter­no. Se poi a questo invio dei brevetti pubblicati vi fosse la possibilità di unire dei commenti e dei riassunti tecnici per agevolare la comprensione senza dover leggere l'intero brevetto, si favorireb­be la diffusione e la più facile utilizzazione prati­ca del patrimonio brevettuale. Chi può fare ciò? In teoria chiunque, ma credo che tale attività dovrebbe essere svolta, previo un indispensabile potenziamento nel personale e nelle risorse, dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UlBM). Una funzione pubblica di così ampio interesse dovrebbe infatti essere affidata a un ente pubbli­co che abbia come solo fine quello della massima divulgazione delle informazioni coperte da bre­vetto. Lo stato può e deve agire anche in un altro senso, meno evidente ma certamente necessario per co­struire un ambiente adatto all'innovazione. Richard Florida, un sociologo americano, nel suo bestseller The Rise oJ Creative Class ha studiato come l'innova­zione viene distribuita nelle aree geografiche americane .In primis ha verificato che le imprese più inno­vative sono quelle che sorgono vicino ai centri uni­versitari di eccellenza. Non sono più i talenti che si devono spostare, ma sono le aziende che vanno vici­no ai centri che presumibilmente possono prepara­re i migliori talenti dei settori di riferimento. Naturalmente importanti sono anche i processi di emigrazione e immigrazione ovvero gli spostamen­ti geografici delle risorse umane. Richard Florida fa alcuni esempi importanti e ricorda come molte delle imprese più innovative e prospere degli Stati Uniti siano state fondate o gestite da immigrati: Sergey Brin, cofondatore di Google, è originario di Mosca; Sabeer Bathia, cofondatore di Hotmail, è cresciuto a Bangalore, in India. E stranieri sono i fondatori di al­tre imprese importanti come eBay, Yahoo, SUN Microsystems e molte altre. Poi ha visto che nelle aree di maggior popolazione gay o di maggior grado di me­ticciato le innovazioni e quindi i brevetti sono in mi­sura superiore rispetto alle altre aree. Questo non vuoi dire che gli innovatori siano più gay che straight, ma vuoi dire che in aree dove vi è una diversità culturale e sociale le innovazioni hanno più facilità di concretizzarsi. Infine ha preparato il "Bohemian lndex", cioè un in­dice che misura il tasso di "artisti" presenti in una certa zona, e ha verificato che più alto è il "Bohemian Index" più alto è il tasso di innovazione delle indu­strie in quell'area. Il "Bohemian Index" tocca da vici­no le capacità creative italiane. Laddove vi sono o vi fossero più poeti, scultori, scrittori, pittori, musici­sti, teatranti, cineasti ecc., là vi sarebbe una zona fe­conda per lo scambio di creatività. La creatività in­fluenza altra creatività e la espande in tutte le aree dell'intelletto umano a dimostrazione che le catego­rie sono solo necessarie per comprendere la realtà, ma non sono ontologiche. Non vi sono creatività di serie A e di serie B. Questi dati sono stati applicati anche alla realtà italiana dalla dott.ssa Tinagli (del Gruppo di Florida) che ha misurato l'Italia in base al Global Creativity Index (che tiene conto dei tre crite­ri sopra accennati: tecnologia, talenti e tolleranza) finendo per determinare che è al 26° pos to su 45, dietro a tutti gli stati del Centro e Nord Europa e an­che alla mediterranea Spagna o alla piccola Estonia. Quindi per raccogliere la dote del passato venezia­no e imparare dalla storia occorre dare impulso a un serio e massiccio programma di divulgazione delle informazioni innovative e brevettali e spinge­re lo stato a investire nei fattori che, per terminare con la formula di Richard Florida, possano real­mente accentuare le tre T, talenti, tecnologia e tol­leranza, e con essi la nostra propensione all'inno­vazione.


Venezia 1474: l'invenzione del brevetto

di MASSIMO CIMOLI

Con una legge tanto chiara quanto essenziale, già nel 1474 la Repubblica di Venezia concedeva un monopolio a chi si proponesse di utilizzare e quindi di costruire un nuovo prodotto nella Repubblica. Non vi erano limiti di nazionalità o di religione ma, al contrario, sem­bra che tale decreto mirasse proprio ad attrarre inventori dagli altri stati e da altre aree geografiche, in modo da catalizzare su Venezia le nuove scoperte tecniche utili sia nei commerci che nelle guerre. Unico elemento richiesto era che il trovato fosse nuovo e fosse realizzato nella Repubblica. Il testo completo in lingua veneziana dell'epoca è pre­sente sul sito della Camera di Commercio di Venezia (www.ve.cam­com.it), al quale rinvio, ma mi preme sottolineare qui l'importama di almeno due passi che di seguito trascrivo in "veneziano" con un breve sunto in italiano:
"Però l'andarà parte che per auchtorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa cità alcun nuovo et ingegnoso artificio, non facto paravanti nel dominio nostro, reducto che'l sarà a perfection, siché el se passi usar et excercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provededori de Comun, siando proibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad imagine et similitudine de quello, senza consentimento et licentia del auctor fino ad anni x".
Come si evince la protezione per chi realizza il trovato nuovo nella Repubblica è di dieci anni e nessuno potrà costruire un prodotto uguale o simile senza il consenso del titolare. "Et tamen se algun el fesse, l'auctor et inventar predicto, habia libertà poderlo citar a chadaun officio de questa cità, dal qual officio el dieta che havesse contrafacto sia astreto a pagarli ducati cento, et l'artificio subito sia desfacto".
Chi intenda riprodurre il trovato dovrà pagare una penale di cento ducati e vedere il proprio prodotto contraffatto distrutto immediata­mente


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NOTE
* Questo articolo rappresenta la trascrizione, a cura del­l'autore e con alcuni aggiustamenti redazionali, dell'in­tervento su "L'informazione su marchi e brevetti quale volano dell'innovazione"che Massimo Cimoli ha tenuto il15 maggio 2008 a Roma al Convegno "I diritti di pro­prietà industriale come strumento di gestione dei pro­getti innovativi e dell'immateriale. Le politiche dell'UIBM per il mercato" organizzato, nell'ambito di Forum PA 2008 (Mostra convegno dell'innovazione nella Pubblica amministrazione e nei sistemi territoria­li), dal Ministero dello sviluppo economico - Ufficio ita­liano brevetti e marchi (UIBM). Al Convegno, oltre a Cimoli, hanno preso parte Maria Ludovica Agrò (diret­tore generale UIBM), Angelo Capone, Marcus Conte, Gabriella Muscolo e Massimiliano Granieri.