Principio dispositivo o continuità funzionale nei procedimenti inter partes davanti all'’UAMI?

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Principio dispositivo o continuità funzionale nei procedimenti inter partes davanti all'’UAMI?
Caso -185/02 PICASSO –PICARO
Caso T-203/02 dell’8 -7-2004
Caso T-334/01 dell’8.7.2004
CasoT-66/03 del 22.6.2004
Caso T-164/02 del 10.11.2004
IL COMMENTO 1/2
IL COMMENTO 2/2
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Le sentenze del Tribunale di Primo grado ( in seguito TPG) che qui si commentano seguono e chiarificano, non senza posizioni altalenanti e contraddittorie, i principi introdotti per la prima volta nel caso Kleencare (si veda il commento di S. Sandri con un interessante parallelo con il caso TDI).

La Seconda Sezione del TPG ha rivoluzionato il modo di vedere il procedimento oppositivo in seno all’UAMI con effetti dirompenti per la strategia processuale delle parti.

Viene, infatti, trasferito il principio di “continuità funzionale” inaugurato dallo stesso Tribunale nel caso Baby Dry (ed accettato dalla Corte di Giustizia per i procedimenti ex parte) ai contenziosi in cui a confrontarsi non sono l’Ufficio e la parte richiedente il marchio comunitario, ma due parti private: il richiedente e il titolare di diritti anteriori. L’Ufficio in questi procedimenti funge da Giudice.


In forza del principio di “continuità funzionale” il Tribunale ritiene che, similmente a quanto avviene nei procedimenti sui motivi assoluti, la Commissione dei Ricorsi abbia il diritto-dovere di riesaminare l’intera vicenda oppositiva, sostituendo in tutto e per tutto il primo organo giudicante, con il potere di ammettere nuove prove e persino considerare motivi di rigetto non sollevati dall’opponente.

La questione è quella del principio dispositivo lato sensu e in particolare del ius novorum (in altre parole della possibilità di ammettere nuove prove in appello) e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Tra il settembre 2003 (Kleencare) e il novembre 2004 (Arcol) il Tribunale di Primo Grado ha avuto varie occasioni per affrontare problemi di diritto processuale nei procedimenti inter partes; il presente commento espone, in ordine cronologico, quattro decisioni (successive a Kleencare) che esprimono, non sempre coerentemente un nuovo meccanismo di competenze procedurali nell’ambito delle opposizioni UAMI. Dopo l’esposizione critica dei casi si proporrà una lettura sistematica diversa da quella del TPG e si indicheranno le conseguenze pratiche negative per i richiedenti dei marchi comunitari e per il sistema in generale qualora, in futuro, la Corte di Giustizia dovesse confermare la lettura ermeneutica del principio di “continuità funzionale” data dal TPG nei giudizi inter partes.

Inoltre, si farà riferimento ad altri due casi: GALAXI vs. GALA e HUBERT vs. SAINT HUBERT 41 (quest’ultimo caso deciso dalla Corte di Giustizia con un’illuminante opinione dell’Avvocato Generale Colomer) per sostenere l’applicazione tradizionale del principio dispositivo ai procedimenti inter partes dell’UAMI


I CASI