Pubblichiamo qui a seguire una recente decisione del Tribunale dell’Unione Europea (General Court Settima Sezione – decisione del 22 settembre 2011) in tema di ammissibilità delle prove d’uso del marchio anteriore nei procedimenti di nullità di un marchio comunitario.
Si riassumono brevemente i fatti di causa.
Nel 2006 presentammo per il Cesea Group opposizione al Marchio Comunitario MANGINI sulla base del marchio comunitario MANGIAMI. Controparte promosse, in risposta, un’azione di cancellazione del marchio comunitario della nostra Cliente sulla base di anteriorità nazionali: italiana, francese, tedesca.
In primo grado vincemmo e la cancellazione fu rigettata per insufficienza di prove d’uso.
In appello tale decisione fu ribaltata: il Giudice d’appello ritenne (ora si può dire sbagliando) che controparte potesse integrare, in appello, con ulteriore documentazione le prove d’uso presentate in primo grado.



